Art. 4.
(Requisiti).

      1. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui all'articolo 3 ogni cittadino deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

          a) l'idoneità psico-fisica, tramite presentazione della relativa certificazione, in corso di validità, rilasciata dai competenti organi sanitari in base ai criteri previsti dai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994, e 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998;

          b) non iscrizione al casellario giudiziario per reati violenti non colposi;

          c) abilitazione all'uso delle armi rilasciata dai competenti organi iscritti al Tiro a segno nazionale.

      2. All'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame, il cittadino deve allegare la ricevuta di versamento di

 

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155 euro sul conto corrente intestato alla Tesoreria generale dello Stato.
      3. In ogni caso la licenza all'esercizio della professione di agente di polizia privata non può essere rilasciata a chi non dimostra di possedere i requisiti di cui al comma 1 e in particolare ai cittadini soggetti a procedimenti giudiziari ovvero che hanno subìto condanne per reati non colposi inerenti violenza, armi, esplosivi, stupefacenti o associazione per delinquere di stampo mafioso.
      4. Nella domanda di ammissione all'esame, il cittadino deve dichiarare la propria residenza e specificare, altresì, per quale qualifica intende ottenere l'abilitazione.